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Novità sulla fattura elettronica
Luogo: BlogsNotizie dal mondo della dematerializzazione    
Inviato da: Alessandro Orsi 19/07/2009 18.34

Finalmente l’Agenzia delle Entrate supera le interpretazioni molto restrittive del passato e rende l’utilizzo della fattura elettronica più semplice e meno oneroso.

Come riferisce Il Sole 24 Ore, con la risoluzione n. 158/E del 15 giugno l'agenzia permette massima libertà sull'individuazione del sistema con cui acquisire l'immagine dei documenti a rilevanza fiscale superando di fatto le rigide interpretazioni delle risoluzioni n. 161/E/2007 e 14/E/2008.

Quindi si può acquisire direttamente l'immagine prodotta generando lo spool senza materializzare il documento su supporto fisico.

 L'agenzia delle Entrate ammette, infatti, la conservazione sostitutiva da spool di stampa di documenti analogici prodotti o ricevuti con modalità informatiche ma senza riferimento temporale e di firma digitale dell'emittente.

Comunque per l'esistenza giuridica e la rilevanza fiscale del documento è necessaria la sua materializzazione su supporto cartaceo da conservare, ed esibire a richiesta, fino a quando non sarà completato il processo di archiviazione sostitutiva con apposizione della firma digitale e della marca temporale.

Per quanto riguarda la data il riferimento temporale apposto alle fatture elettroniche ne attesta la data di formazione, la data indicata sulla fattura rappresenta invece la data di emissione.

L'agenzia delle Entrate ha confermato le linee interpretative espresse relativamente alla decorrenza del termine quindicinale di conservazione delle fatture elettroniche, all'invio dell'impronta dell'archivio tributario e all'obbligo di conservare in maniera sostitutiva le fatture che saranno emesse elettronicamente nei confronti delle amministrazioni statali quando diverranno operativi gli obblighi previsti dalla legge 244/2007.

Ancora Il Sole 24 Ore conferma che l'amministrazione finanziaria legittima l'acquisizione dell’ immagine tramite il processo di generazione dello spool di stampa, a condizione che l'immagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento. Per le fatture, ad esempio, sarà necessario che dall'immagine acquisita ai fini della conservazione, risultino gli elementi essenziali ex Dpr 633/72, articolo 21, comma 2.;infine l'immagine da spool di stampa deve essere memorizzata su un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell'ordine cronologico e senza soluzioni di continuità.

Sin dal momento della memorizzazione devono, inoltre, essere garantite le funzioni di ricerca ed estrazione secondo gli indici individuati dall'articolo 3 del Dm 23 gennaio 2004.

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